Gli istituti, le aziende di credito e gli uffici postali che non abbiano effettuato il versamento o presentato la denunzia, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 11 della stessa legge, purche' effettuino il versamento o presentino la denuncia entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il suddetto termine di novanta giorni i titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza ed i possessori di titoli di credito, indicati nell'art. 1 della legge 11 luglio 1952, n. 911, potranno presentare la denuncia richiesta dallo stesso articolo. I titoli di credito, denunciati nel termine stabilito dal precedente comma, non incorrono nell'inefficacia sancita dall'art. 3 della legge sopraindicata.

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;706~art1 · fonte del testo