E' fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito e agli uffici postali di versare, entro il termine indicato nell'art. 1, in un conto speciale del Tesoro presso le Sezioni di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie soggetti al blocco per effetto delle ordinanze alleate, convalidate col decreto legislativo sopra indicato, e che non siano stati sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati o della Amministrazione finanziaria e che non rientrino nelle disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 10 febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite nonche' alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalita' degli Stati stessi. Il versamento dei fondi sara' accompagnato da distinte in triplice copia, una delle quali sara' restituita all'ente, interessato in segno di ricevuta, e l'altra sara' trasmessa, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale, alla Direzione generale del tesoro. Dalla data del versamento gli istituti e le aziende di credito e gli uffici postali sono esentati da ogni e qualsiasi responsabilita' verso i terzi, limitatamente alla somma versata. Nello stesso termine sopra indicato le aziende di credito denunzieranno alla Direzione generale del tesoro le cassette di sicurezza tuttora soggette al blocco ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 6.

Testo vigente dal 26 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art4 · fonte del testo