Gli istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate, ferma restando la loro responsabilita' verso i terzi e verso l'Erario, fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 11 luglio 1952, n. 911. Sono, altresi', esonerati dall'obbligo del versamento gli uffici postali relativamente ai fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, assoggettati al blocco. Gli istituti, le aziende e gli uffici suddetti dovranno denunciare, entro il termine di cui all'art. 1 della presente legge, alla Direzione generale del tesoro, i depositi ed i titoli sopra indicati, specificandone gli estremi, il valore, gli intestatari e le eventuali anticipazioni. Sono esonerati dal versamento e rimangono pertanto sbloccati i fondi corrispondenti ai titoli di credito, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;706~art5 · fonte del testo