Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1952 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I mutui di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per l'esecuzione di opere riferentisi ad alberghi, pensioni od altro impianto turistico, gia' ammessi ai benefici stabiliti dai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9 aprile 1948, n. 399, purche' le opere siano diverse da quelle gia' finanziate e rientrino tra quelle previste dalla legge 29 luglio 1949, n. 481.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-28;677~art4 · fonte del testo