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Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potra' essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Testo in vigore dal 9 aprile 1953 al 25 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art3 · fonte del testo