Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sara' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti locali dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n. 1005

2

La L. 31 luglio 1956, n. 1005 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che conseguentemente alla modifica dell'art. 3, disposto dalla medesima Legge, e' prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4, nei riguardi delle opere gia' citate.

Testo vigente dal 25 settembre 1956

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1953 al 25 settembre 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n. 1005

    La L. 31 luglio 1956, n. 1005 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che conseguentemente alla modifica dell'art. 3, disposto dalla medesima Legge, e' prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4, nei riguardi delle opere gia' citate.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art4 · fonte del testo