Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sufficiente che gli enti mutuatari producano copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dalla autorita' tutoria con autorizzazione al mantenimento della corrente sovrimposta, nonche' l'atto di delega sulla sovrimposta fondiaria medesima e, per i Comuni, in mancanza, l'atto di delega sulle imposte di consumo o su altra imposta delegabile per legge. Gli atti di delega dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi e' capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce. Tale attestazione sostituisce il benestare del Ministero delle finanze previsto dal primo comma dell'art. 94 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1165.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art8 · fonte del testo