Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra, o a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati. Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Testo vigente dal 23 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-25;702~art3 · fonte del testo