Le domande degli enti diretti ad ottenere il contributo dello Stato su opere stradali dovranno essere accompagnate, oltre che da una relazione atta a dimostrare la necessita' dell'opera, da una corografia della zona in scala 1: 25.000, e dal dettagliato parere del locale Ufficio del genio civile circa l'ammissibilita' dell'opera al contributo. Per i progetti di opere igieniche e di edifici scolastici da eseguire in applicazione alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sostituiscono anche i pareri del Consiglio superiore di sanita' del Consiglio provinciale di sanita' e del medico provinciale. Gli stessi progetti, ove sia attualmente prescritto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, sono sottoposti invece al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.
Testo vigente dal 9 aprile 1953
