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Il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere alla acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676. I relativi contratti sono approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente ad approvare i corrispondenti progetti, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-12;1701~art1 · fonte del testo