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In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, l'approvazione dei progetti, la autorizzazione all'esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni, ora spettanti all'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e successive integrazioni. Per le assegnazioni di fondi agli uffici decentrati sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008
