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Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e' prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia. Nei territori i delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale anche dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualita' di coltura e della classe di produttivita' del fondo, rispetto ai dati risultati dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie determinate dalle innondazioni e mareggiate dell'autunno 1951. Tale ricorso e' soggetto anche alle norme contenute nell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nello art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili.

Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-04-02;339~art1 · fonte del testo