Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 61/1966

    Parametro
    10 giugno 1966

    dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Roma del 16 novembre 1964, sulla legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 844, e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma fondiaria), in relazione all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e i…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 6 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 9 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

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  • Sentenza n. 104/1963

    Parametro
    22 giugno 1963

    respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, n. 19, supplemento ordinario n. 6, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costi…

    Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 6 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

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  • Sentenza n. 60/1960

    Parametro
    16 novembre 1960

    Il ricorso previsto dal primo comma dell'art. 6 dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, è il solo rimedio concesso agli interessati per la rettifica dei dati catastali riguardanti la qualità e la classe dei terreni soggetti a scorporo per la riforma fondiaria. Per quanto riguarda, invece, i dati relativi all'estensione dei terreni, agli interessati resta anche la facoltà di ricorrere contro i piani di esproprio, ai sensi della'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 4 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 6 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

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Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002. 179 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facolta' di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttivita' e della qualita' di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto. Il Governo e' autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente. Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente articolo, ferma restando la facolta' dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprieta' non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario. Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non e' ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualita' e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art6 · fonte del testo