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L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' tenuto a rimborsare all'espropriato, entro sessanta, giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo la reale immissione in possesso, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante.
Testo in vigore dal 24 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
