I Consorzi provvederanno, in conformita' ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle espropriazioni a singole aziende che le richiedono, per l'impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati ed opere annesse. Le richieste di cessione di aree dovranno essere corredate da un piano tecnico dimostrativo della loro Per le assegnazioni si applicheranno i criteri di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233. Nell'utilizzazione delle aree da destinarsi a impianti industriali avranno diritto di preferenza, a parita' di condizioni, le Amministrazioni dello Stato, nonche' gli enti ed aziende sottoposti, direttamente o indirettamente, a vigilanza, del Ministero delle partecipazioni statali. Nell'atto di assegnazione delle aree sara' indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore dei Consorzi in casi di ritardo. Il prezzo di cessione sara' ragguagliato al prezzo di esproprio maggiorato di un sovrapprezzo, nella misura che sara' stabilita dai Consigli di amministrazione dei Consorzi con deliberazione da approvarsi dalle competenti autorita' di cui all'articolo 2, in relazione allo incremento di valore che si sia verificato, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto e alla sistemazione delle zone industriali e dei porti. Le somme ricavate dalle cessioni, nonche' i proventi dei contributi di cui al precedente articolo 8, saranno dai Consorzi destinati all'esecuzione delle opere necessarie per l'attrezzatura delle zone a scopo industriale.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art11 · fonte su Normattiva