La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto. In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente, il Ministro per la grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.

Testo vigente dal 13 agosto 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art13 · fonte su Normattiva