Art. 12 — Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale
La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia nonche' al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalita' previste dalla presente legge.
Testo vigente dal 13 agosto 1966
