Art. 6 — Scrutinio
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.
Testo vigente dal 26 agosto 2005
