Per agevolare gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte dei privati, approvati dal Comitato I.M.I - E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre le 1948 n. 142, possono essere accordati finanziamenti dal l'I.M.I. nei limiti della somma indicata alla lettera a dell'art. 1 della presente legge. Ai finanziamenti effettuati dall'I.M.I. sono estese le disposizioni della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 20 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;730~art2 · fonte del testo