Le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sia per le necessita' dei servizi di esse direttamente dipendenti che per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico, scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica amministrazione, possono effettuare acquisti di macchinari e attrezzature avvalendosi della assistenza prevista, dal citato Accordo di cooperazione economica del 28 giugno 1948. I suddetti acquisti dovranno essere contenuti nel limite di spesa di 6 miliardi di lire di cui alla, lettera b del precedente art. 1 per il periodo fino a tutto il 30 giugno 1949, ed in quello che potra' venire autorizzato con legge per gli esercizi successivi e fino al 30 giugno 1952. L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro per il tesoro, e' autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici, di cui al primo comma del presente articolo, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 giugno 1955, n. 538

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La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730".

Testo vigente dal 23 luglio 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 20 ottobre 1949 al 23 luglio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 giugno 1955, n. 538

    La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-21;730~art3 · fonte del testo