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All'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi: "Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio". "Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge".

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-11;5~art2 · fonte del testo