Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1975 al 9 agosto 1984. Leggi il testo vigente →
Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del codice penale, costituiscono reato contravvenzionale anche indipendentemente dai casi previsti dalla presente legge, le infrazioni alla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e sono punite con ammenda ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della stessa legge forestale e con applicazione delle norme del titolo I, capo VI, del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126. Le ammende di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente elevate di quaranta volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a L. 100.000 e nel massimo a L. 500.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9. Per la conciliazione, delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento. Nel caso di violazione dell'ultimo comma dell'articolo 9, ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale, competente per territorio, l'autorita' giudiziaria dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spesa del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorita' forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 9 agosto 1984
