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Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento fino al grado di maggiore. Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono il grado di maggiore possono essere promossi ad anzianita' al grado di tenente colonnello subordinatamente alla condizione che abbiano conseguito lo avanzamento a tale grado i maggiori del ruolo ordinario, aventi la medesima anzianita' di grado. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
