Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 252/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    Il limitato avanzamento, rispetto ad una piu` ampia progressione di carriera, disposto per il personale di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenente a ruoli separati e` giustificato dalla particolare posizione di detto personale e dalla opzione allo stesso concessa di essere inquadrato in ruoli separati, in deroga alle normali procedure ed anche in mancanza dei requisiti di regola necessari per l'assunzione nei ruoli ordinari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35, 97 Cost. - dell'art. 2 Legge 2 aprile 1968, n. 408).

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art2 · fonte su Normattiva