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Le guardie di pubblica sicurezza, i finanzieri e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione ad appuntato secondo le norme in vigore per l'avanzamento dei militari di truppa dei ruoli normali dei rispettivi Corpi. I militari di truppa dei predetti ruoli potranno conseguire la nomina a vicebrigadiere secondo le norme vigenti per l'avanzamento nei ruoli normali. Il conseguimento della nomina a vicebrigadiere comporta il trasferimento nei ruoli normali dei sottufficiali.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
