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Le guardie di pubblica sicurezza, i finanzieri e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione ad appuntato secondo le norme in vigore per l'avanzamento dei militari di truppa dei ruoli normali dei rispettivi Corpi. I militari di truppa dei predetti ruoli potranno conseguire la nomina a vicebrigadiere secondo le norme vigenti per l'avanzamento nei ruoli normali. Il conseguimento della nomina a vicebrigadiere comporta il trasferimento nei ruoli normali dei sottufficiali.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art3 · fonte su Normattiva