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Gli ufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge sono valutati per l'avanzamento al compimento di sette anni di permanenza in ciascun grado.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art5 · fonte del testo