I capitani iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali non abbiano potuto o non possano maturare, prima del compimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio, l'anzianita' prevista dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono promossi al grado di maggiore con anzianita' decorrente dal giorno precedente a quello del compimento del limite stesso. Sono riaperti i termini fino a 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di iscrizione nel ruolo separato e limitato da parte dei capitani di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408, anche se collocati in ausiliaria dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 22 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-30;803~art4 · fonte su Normattiva