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Le promozioni ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 potranno essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari dei Corpi di appartenenza in servizio alla data del 5 agosto 1956. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione. La limitazione di cui al primo comma del presente articolo per la prima promozione non si applica al personale che debba cessare dal servizio per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio. Ad esso detta promozione e' conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio. Per le promozioni disposte con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici non possono avere decorrenza anteriore alla data predetta.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art6 · fonte su Normattiva