Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1968 al 7 dicembre 1969. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, sono iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo predetto, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Nel ruolo anzidetto possono essere, altresi', iscritti, a domanda, con esclusione degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento: i capitani provenienti dal servizio temporaneo inquadrati nel ruolo ordinario mediante i normali concorsi di reclutamento e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888; i capitani del ruolo ordinario che saranno colpiti dal limite di eta' nel grado entro il 31 dicembre 1973. Le domande per la iscrizione nel ruolo separato e limitato debbono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In corrispondenza del numero degli ufficiali che saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi dei precedenti commi verranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di sottotenente del ruolo ordinario. Agli ufficiali di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, 4, 5 e 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 7 dicembre 1969
