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Ai fini della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, ai capitani del ruolo ordinario che abbiano prestato servizio temporaneo di polizia viene ricostruita la carriera fino a tale grado, considerando conferito il grado di tenente al compimento di cinque anni dalla nomina a sottotenente nell'Arma di provenienza e quello di capitano al compimento di sette anni dalla precedente promozione. Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del precedente comma hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;408~art9 · fonte su Normattiva