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Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra le indennita' di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio.

Testo in vigore dal 27 luglio 1960 al 10 settembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1960-07-16;727~art8 · fonte del testo