Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Province della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, non e' ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo.

Testo vigente dal 30 luglio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-09;601~artunico · fonte del testo