Art. 2
Ai fini della presente legge, per prezzo della canapa si intende quello effettivamente corrisposto annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 9-14 luglio 1958, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 19/7/1958, n. 174) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, intitolata "Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania", in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e, conseguentemente, della legge 9 luglio 1957, n. 601."
Testo vigente dal 20 luglio 1958
