Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La disparità di trattamento tra i concessionari dei bacini di pianura e quelli dei bacini montani, e, in particolare, la diversità della misura del sovracanone stabilito dalle ricordate leggi del 1959, n. 1254 e del 1953, n. 959, non sono in contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto devesi ritenere che il legislatore legittimamente abbia voluto approntare un corpo di norme a favore dei territori montani, in ciò ispirandosi ad uno scopo di pubblico generale interesse in armonia con l'art. 44, secondo comma, della Costituzione. Per gli stessi motivi non sussiste violazione della principio di eguaglianza nell'ipotesi in cui le disposizioni sopra ricordate si riferiscano a concessionari nei riguardi dei quali vigevano condizioni di favore in dipendenza della legge qualificata di incentivazione (11 luglio 1913, n. 985).
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana · Art. 1 Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va cosi' interpretato: "Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa. Il sovracanone e' dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1254~art1 · fonte del testo