Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
I sovracanoni che il Ministero delle finanze puo` stabilire - in favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province - a carico del concessionario di una grande derivazione d'acqua, costituiscono prestazioni patrimoniali che vanno imposte nel rispetto della riserva di legge "ex" art. 23 Cost.; ma tale rispetto e` garantito, nella specie, in quanto il sovracanone trova idoneo fondamento nella legge, essendo individuati i soggetti passivi e i beneficiari, ed essendo delimitato l'ammontare della prestazione con la fissazione di un limite massimo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 23 e 3, comma primo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 53, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - come sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956 n. 1377, e modificato dall'art. 1, comma terzo, L. 21 dicembre 1961 n. 1501 - in quanto non sarebbero adeguatamente definiti presupposti, criteri e limiti del potere di imposizione demandato all'Amministrazione finanziaria). - v. anche S. n. 4/1957.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 1 Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entita' del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1377~art1 · fonte del testo