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La proporzione stabilita dall'art. 13, settimo comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, e' costituita dai termini R: P = T: X. R rappresenta il numero degli impiegati del ruolo organico appartenenti al grado immediatamente inferiore a quello da conferire per promozione. In questo primo termine non vanno compresi gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 aventi diritto al beneficio di cui al comma primo o al comma sesto dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. P rappresenta:
- 1)quando si tratti di applicare la legge 1 dicembre 1949, n. 868, il numero dei posti vacanti nel grado in cui debbano effettuarsi le promozioni;
- 2)quando si tratti degli esami per le promozioni ai gradi 8° del gruppo A e 9° del gruppo B, il numero dei posti messi a concorso;
- 3)quando si tratti di promozioni al grado 11° del gruppo C, il numero dei posti messi a concorso per esami o il numero dei posti riservati alle promozioni per anzianita' congiunta al merito. Agli effetti della legge 1 dicembre 1949, n. 868, si intendono vacanti e pienamente disponibili i posti resisi tali al 31 dicembre 1950 e ancora non assegnati al 24 giugno 1951, esclusa qualsiasi riduzione nel loro numero per eventuali riserve di accantonamento non ancora, attuale alla data di entrata in vigore dalla legge 5 giugno 1951, n. 376. T rappresenta:
- 1)quando si tratti di promozioni da conferire in base alla legge 1 dicembre 1949, n. 868, il numero degli impiegati beneficiari dell'anzianita' di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;
- 2)quando si tratti di promozioni per esame ai grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B o di promozione per esame, ovvero per anzianita' congiunta al merito, al grado 11° di gruppo C, il numero degli impiegati dei ruoli speciali transitori di cui al comma primo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e degli, impiegati di qualunque grado inferiore di cui al comma sesto successivo. In quest'ultimo caso concorrono a formare il numero anche quegli impiegati di cui al sesto comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, i quali non abbiano goduto i benefici della legge 1 dicembre 1949, n. 868. X rappresenta: il numero dei posti di grado 8° del gruppo A, 9° del gruppo B, 11° del gruppo C da conferire in soprannumero agli impiegati di cui al precedente termine T.
Testo in vigore dal 21 aprile 1953 al 16 dicembre 2010
