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Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora le cose soggette alla espropriazione, e delle quali e' responsabile ai sensi dell'articolo precedente, A punito, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, con la multa fino a lire centomila oltre il risarcimento del danno.

Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art6 · fonte del testo