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I ricorsi previsti dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono proposti dinanzi alla Commissione censuaria centrale nel termine di venticinque giorni dalla data del deposito dei piani di espropriazione nell'ufficio comunale. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente puo' essere presentato controricorso dall'Ente espropriante, anche relativamente a terreni non compresi nel ricorso.
Testo in vigore dal 25 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
