Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1965 al 22 dicembre 2008. 269 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle gia' compilate ai sensi dell'articolo 16 e, per le scuole medie e le scuole secondarie di avviamento professionale, dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831. Dette graduatorie saranno formulate con i criteri previsti rispettivamente dai predetti articoli 16 e 17. Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 3 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno inclusi, con l'osservanza delle norme di attuazione stabilite con decreto ministeriale 1 aprile 1963, in graduatorie suppletive a quelle gia' compilate in applicazione dell'articolo 20 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831. Le insegnanti tecnico-pratiche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 5 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno incluse in graduatorie suppletive a quelle gia' compilate ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal quarto comma del medesimo articolo. Gli insegnanti di cui ai precedenti commi dovranno, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1 settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1 aprile 1963 di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti gia' presentati allo stesso fine. Le nomine conseguite al sensi della presente legge, hanno effetto giuridico dal 1 ottobre 1962.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-02-16;98~art6 · fonte del testo