Il possesso dei requisiti per avere diritti ai contributi di cui all'articolo precedente deve risultare:

  • 1)dalla data di accensione' del finanziamento bancario, nei casi in cui la partita sia stata conferita alle organizzazioni di raccolta collettiva;
  • 2)dalla data di versamento dell'I.G.E., in conto corrente postale oppure dalla data di registrazione del contratto di vendita della partita, nei casi il cui la negoziazione sia venuta al di fuori delle organizzazioni di raccolta collettiva. In mancanza di tali elementi il possesso dei requisiti suddetti puo' risultare da un atto notorio, rilasciato da notaio o dal pretore, per ciascuno degli allevamenti che hanno concorso alla produzione della partita, per cui si richiedono i contributi;
  • 3)da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il quantitativo di bozzoli, per il quale viene richiesto il contributo, e' tecnicamente corrispondente alla quantita' di seme acquistata, per gli allevamenti;
  • 4)dalla data di iscrizione nei registri di confezione, vistati dagli organi di controllo statali, per le partite cedute all'industria semaria. Per le date di cui ai commi precedenti viene assunta, quale limite di riferimento massimo, quella del 14 giugno 1948.

Testo vigente dal 2 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-13;187~art2 · fonte del testo