Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, i limiti di prezzo di lire 150 e di lire 250 a chilogrammo per i bozzoli gialli, previsti per il riparto del contributo fra produttore-venditore ed industriale acquirente, si intendono in riferimento al contributo massimo di lire 100 a chilogrammo. Nel caso, pertanto, di pagamento di acconti oppure di liquidazione del contributo in misura inferiore alle suddette lire 100 per chilogrammo, il prezzo limite di lire 150 sara' aumentato e quello di lire 250 sara' diminuito della meta' della differenza risultante fra le L. 100 e la misura dell'acconto o del contributo definitivo, in modo che il minor beneficio derivante dalla diminuzione della misura dell'acconto o del contributo definitivo, rispetto alle previste lire 100 per chilogrammo, venga ripartito in parti uguali fra i due contraenti.

Testo vigente dal 2 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-13;187~art3 · fonte del testo