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La norma di cui all'articolo 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Testo in vigore dal 11 agosto 1962 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1116~art1 · fonte del testo