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Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente: "Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonche' per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione e' disposta, su richiesta della societa' concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio. I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233. L'indennita' di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sara' ragguagliata al valore venale del terreno riferito a sei anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, ed aumentato del tre per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio. Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilita', non e' espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359".

Testo in vigore dal 23 marzo 1967 al 1 gennaio 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/1975

    Questione infondata
    5 febbraio 1975

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104 (Norme integrative ed interpretative della legge 13 giugno 1961, n. 528 sulla industrializzazione di Ravenna) - nella parte in cui retroattivamente dispongono che l'indennità di espropriazione per le opere pubbliche (occorrenti per la sistemazione del Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna) "sarà ragguagliata al valore venale dei terreni, riferito a sei anni prima dell'entrata in vigore della legge 1961, n. 528" - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della discriminazione derivante dal fatto che la nuova normativa (più sfavorevole rispetto a quella della precedente legge 1961, n. 528) si applicherebbe alle espropriazioni anteriori di cui fosse tuttora in corso il procedimento di determinazione dell'indennità e non anche alle parallele vicende espropriative in cui, invece, l'indennizzo fosse già divenuto definitivo poiché, invero, la discriminazione così denunziata non dipende da una disciplina differenziata delle situazioni comparate, sibbene dalla circostanza di fatto dell'esservi o meno, al momento dell'entrata in vigore della disciplina de qua, un giudizio in corso nel quale essa possa trovare applicazione.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna · Art. 2 Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1967-02-23;104~art2 · fonte su Normattiva