Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104 (Norme integrative ed interpretative della legge 13 giugno 1961, n. 528 sulla industrializzazione di Ravenna) - nella parte in cui retroattivamente dispongono che l'indennità di espropriazione per le opere pubbliche (occorrenti per la sistemazione del Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna) "sarà ragguagliata al valore venale dei terreni, riferito a sei anni prima dell'entrata in vigore della legge 1961, n. 528" - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della discriminazione derivante dal fatto che la nuova normativa (più sfavorevole rispetto a quella della precedente legge 1961, n. 528) si applicherebbe alle espropriazioni anteriori di cui fosse tuttora in corso il procedimento di determinazione dell'indennità e non anche alle parallele vicende espropriative in cui, invece, l'indennizzo fosse già divenuto definitivo poiché, invero, la discriminazione così denunziata non dipende da una disciplina differenziata delle situazioni comparate, sibbene dalla circostanza di fatto dell'esservi o meno, al momento dell'entrata in vigore della disciplina de qua, un giudizio in corso nel quale essa possa trovare applicazione.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 2 Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna · Art. 2 Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini dell'annessa zona industriale di Ravenna e del Porto di Venezia