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La norma del primo comma dell'art. 8 della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi, per il personale di cui al n. 5) dell'art. 4 della legge medesima, nel senso che detto personale e' inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera corrispondente alle funzioni organicamente attribuite al personale medesimo alla data del 10 maggio 1948, se in possesso del titolo di studio prescritto, oppure nei ruoli delle carriere inferiori in relazione al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento del personale contemplato nel citato art. 8 nei ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario si prescinde dal titolo di studio.
Testo in vigore dal 9 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
