Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilita' di cui alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilita' di cui alla lettera a) del quarto comma dello stesso articolo 11. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, e' corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennita', per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 3 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-18;118~art2 · fonte su Normattiva