All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 gennaio 1998

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urn:nir:stato:legge:1989-03-18;118~art6 · fonte su Normattiva