Nel primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, le parole: "dell'osservatorio stesso" sono sostituite dalle altre: "degli osservatori". Al medesimo articolo e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato e' lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico".
Testo vigente dal 3 aprile 1989
