Art. 6 — COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
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Le indennita' di carico per i rettori e i direttori delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria previste dalla tabella C annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e l'indennita' supplementare di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico 1988-1989 sono sostituite da una indennita' unica di importo pari all'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 aprile 1989 al 1 gennaio 1998
