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Il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la meta' della differenza dei valori prevista dall'articolo precedente anche quando sia avvenuto lo scioglimento del contratto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le parti non abbiano comunque definito i loro rapporti in ordine alle scorte vive.
Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
